NUMEROSI BONUS IN SCADENZA E OPPORTUNITA’ DI FINE ANNO
Ancora pochi mesi per approfittare di alcune agevolazioni fiscali legate alla casa.
Per alcune di esse, il rischio è che possano scomparire del tutto, avendo esaurito il loro ciclo di vita; per altre, invece, il pericolo è che, a partire dal 1° gennaio 2018, vengano ridimensionate nella loro portata, attribuendo ai beneficiari un risparmio d’imposta meno significativo rispetto a quello ottenuto negli ultimi anni.
Infatti, sono in scadenza al 31 dicembre 2017:
– la detrazione maggiorata al 50% su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, riconosciuta a chi fa lavori dentro casa (cosiddetto “bonus ristrutturazioni”) che, in assenza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2018, scenderebbe al 36% (su un tetto di 48.000 euro per immobile), previsto a regime dal Testo Unico delle Imposte Dirette;
– le altre detrazioni disciplinate dalla stessa normativa (articolo 16-bis del testo Unico), come l’acquisto di box pertinenziali o quello di case facenti parte di edifici completamente ristrutturati e venduti da imprese di costruzione o cooperative edilizie oppure i lavori di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati nella “zona 4”, quella meno rischiosa, c.d. “sisma bonus base” che beneficeranno fino alla fine del 2017 dello sconto del 50%, rischiano di scendere al 36% dal prossimo anno se non ci sono ulteriori proroghe; invece, per il solo “sismabonus” relativo alle zone 1, 2 e 3 la detrazione rimarrà, almeno fino al 2021, decisamente più consistente nella misura del 70 o 80% per le unità immobiliari e del 75 o 85% per le parti comuni di edifici;
– lo sconto potenziato del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (su una spesa complessiva di 10.000 euro) destinati all’arredo di immobili ristrutturati: tale misura, a differenza delle precedenti, è a tempo e dovrebbe scomparire del tutto dal 2018, non essendo stata stabilizzata nell’ordinamento tributario;
– la detrazione maggiorata del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari che, in assenza di nuovi interventi legislativi, dall’anno prossimo sarà inglobata nel “bonus ristrutturazioni” al 36%, mentre per gli interventi energetici su parti comuni condominiali c’è sta la proroga fino a tutto il 2021;
– la detrazione dall’IRPEF del 50% pagata in occasione dell’acquisto, direttamente dall’impresa costruttrice, di case in classe energetica A e B (l’agevolazione, inizialmente prevista per il solo 2016, è stata recuperata per un altro anno, e cioè fino a fine anno 2017, dal decreto mille proroghe);
– la deduzione dal reddito imponibile del 20% del costo di acquisto – fino ad un massimo di 300.000 euro – di case a maggior risparmio energetico (classe A e B), concesse in affitto per almeno otto anni a canone concordato (l’intervallo operativo dell’agevolazione va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017).
Pertanto, chi avesse in animo di affrontare spese del genere per approfittare dei connessi vantaggi fiscali, ma, ad esempio, nel caso del “bonus ristrutturazione” e di quello “energetico”, non intende accontentarsi dell’ ordinario 36% (al momento, riprogrammato a partire dal 1° gennaio 2018), deve decidere se affrettarsi a mettere in atto quell’intenzione e sostenere le spese entro fine 2017, oppure confidare in un’eventuale proroga che, però, non è scontato che venga concessa.
Alcune proroghe potrebbero arrivare con la legge di bilancio 2018 (a fine dicembre 2017), ma l’intenzione del Governo è quella di sfoltirne parecchie per destinare nuove risorse ad altri scopi.
Sono decisioni troppo importanti, condizionate da situazioni personali, perché si possano dare dei consigli in merito.
Un consiglio, però, si può dare a tutti i contribuenti ed è quello che, avviandoci verso la fine del periodo d’imposta, pagare in anticipo può spesso risultare conveniente.
In prossimità della fine dell’anno, infatti, vale la pena di prendere in considerazione l’eventualità di anticipare qualche spesa considerata dalle norme tributarie fiscalmente rilevante (cioè deducibile dal reddito imponibile o detraibile dall’imposta lorda), per rendere meno salato il conto da pagare l’anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi ovvero per aumentare il credito IRPEF da chiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione.
Questo perché il criterio generale che si applica agli oneri deducibili o detraibili è il “principio di cassa”, in base al quale il beneficio fiscale spetta, dal punto di vista temporale, facendo riferimento alla data in cui la spesa viene effettivamente sostenuta e non a quella in cui scade il pagamento.
Così, ad esempio, potrebbe essere vantaggioso “liberarsi” già a dicembre della rata semestrale del mutuo contratto per l’acquisto della casa che scadrà a gennaio 2018, anticipandola di qualche giorno, per poter detrarre i relativi interessi passivi già nella prossima dichiarazione dei redditi e non dover aspettare nel 2019.
Analoga valutazione può essere fatta per tutti gli altri oneri, dai premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni ai contributi previdenziali, dalle spese mediche e veterinarie alle erogazioni liberali, dai costi per l’attività sportiva dei ragazzi alle spese universitarie, e così via.
Un’ultima notazione va fatta in merito alla “cedolare secca” in quanto l’aliquota ridotta del 10% per i canoni concordati scade anch’essa al 31 dicembre 2017, per cui se non ci sarà un’ulteriore proroga si torna al regime ordinario che prevede l’applicazione della più onerosa aliquota del 15%.
Rimane, invece, dovuta nella misura del 21% l’aliquota prevista per quei contratti assoggettati a cedolare secca ma non a canone concordato.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com