ROTTAMAZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

 

 

Dopo la rottamazione delle cartelle esattoriali, come già anticipato in un precedente articolo, è arrivata, anche, la rottamazione delle liti pendenti.
Infatti, l’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, contenente la manovra correttiva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie ed in Cassazione, la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate.
Per poter aderire al nuovo istituto è necessario che la costituzione in giudizio del contribuente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016, e ovviamente che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Per definire la lite dovrà essere effettuato il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Il pagamento è possibile in tre rate: entro il 30 settembre 2017 (40%), entro fine novembre l’altro 40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%. Attenzione, però, agli importi fino a 2 mila euro laddove la rottamazione andrà fatta soltanto con il pagamento in un’unica soluzione.
In caso di controversia relativa esclusivamente a:
– interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
– sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Non sono definibili le liti che hanno ad oggetto:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Altresì, qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 ovvero “rottamazione cartelle” ed il contribuente se ne sia avvalso (aderendo entro il 21 aprile 2017), può in ogni caso avvalersi  anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti di cui sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Peraltro, con riferimento alle liti aventi ad oggetto le sole sanzioni la nuova rottamazione delle liti è più onerosa della rottamazione cartelle.
Orbene, dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.             Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti.
Entro il 30 settembre 2017 va presentata la domanda per la definizione delle liti pendenti, con la precisazione che per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Va evidenziato che per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Se entro tale, data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi, per sei mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 30 settembre 2017.
In conclusione si può affermare che la rottamazione delle liti fiscali pendenti è, senza dubbio, un’ottima opportunità sia per molti contribuenti che hanno contenziosi pendenti con il fisco e sia per le casse dello Stato che incasserebbe subito quanto dovuto in tema di imposte senza aspettare le lungaggini dell’iter processuale, ma, pur tuttavia, è un provvedimento che ha scatenato non poche polemiche in quanto esso non contempla differenze tra chi ha già avuto ragione, anche soltanto parzialmente, in primo grado e chi, invece, difficilmente potrà vincere il contenzioso intrapreso con il Fisco.
Sarebbe opportuno che il legislatore, in sede di conversione del decreto legge, tenesse conto di tali differenziazioni onde rendere più appetibile l’adesione a tale operazione.
Non si può, infatti, pensare di trattare chiunque ha una lite fiscale pendente allo stesso modo senza tener conto della storia processuale della lite stessa.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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