BONUS MAMME DI 800 EURO : PRONTA LA PROCEDURA

 

 

Via libera alle richieste del premio alla nascita del valore di 800 euro. Infatti, già a partire dallo scorso 4 maggio è disponibile sul sito dell’INPS, la procedura telematica che consente di inviare le domande per la nascita o l’adozione di un minore. Il premio è corrisposto dall’INPS già al compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese) o alla nascita, adozione o affido, e solo per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
POSSONO  GODERE
DELL’AGEVOLAZIONE:
Donne gestanti o madri in possesso dei requisiti necessari per chiedere il bonus, ovvero:
– Residenza in Italia;
– Cittadinanza italiana o comunitaria;
– Cittadine non comunitarie in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure una carta di soggiorno per familiari di cittadini UE.
EVENTO  CHE  SI  DEVE
VERIFICARE.
Il premio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1 gennaio 2017:
a) Compimento del 7° mese di gravidanza;
b) Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
c) Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva (ai sensi della  Legge 184/1983);
d) Affidamento preadottivo nazionale o internazionale.
IN  COSA  CONSISTE  IL  PREMIO.
Il premio di 800 euro è corrisposto in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione, affidamento) ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Si deve presentare apposita domanda all’INPS.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
TERMINI  DI  PRESENTAZIONE          DELLE  DOMANDE.
La domanda va presentata all’INPS:
– Gravidanza, va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto;
– Parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino, compreso il codice fiscale;
–  Adozione/affidamento preadottivo, sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo;
Se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria, (nel caso  non vengono allegati la copia dei titoli di soggiorno), è necessario indicare gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero del titolo, questura che lo ha rilasciato).
La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per il soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.
MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS con modalità esclusivamente telematica, specificando l’evento, tramite le seguenti modalità:
1)   WEB –Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line > servizi per il cittadino > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > premio alla nascita;
2)   Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
3)    Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
Per ulteriori precisazioni sulla documentazione si rimanda alla circolare INPS n 78 del 28 aprile 2017:
–      Paragrafo 3a per domande presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza;
–      Paragrafo 3b per domande presentate dopo la nascita, affido, adozione.
ULTERIORI  INFORMAZIONI.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Si ricorda che alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 con ISEE non superiore a 25.000 euro spetta (su domanda all’INPS) un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente sino al compimento del 3° anno del bambino.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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