ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: INIZIA LA SECONDA FASE
Si è appena conclusa la prima fase della cd “rottamazione” delle cartelle esattoriali, introdotta dal D.L. n. 193/2016, e relativa alla definizione dei carichi affidati ad Equitalia a partire dal 2000 fino al 31 dicembre 2016. La parola ora all’Agente di riscossione, che avrà l’onere, entro il 15 giugno prossimo e previa verifica delle istanze presentate, di inviare ai contribuenti aderenti la comunicazione degli importi dovuti ai fini del perfezionamento della definizione.
Bisogna dire che l’avvio dell’operazione non era stato dei migliori. In fase di lancio, infatti, la rottamazione aveva riscosso il misero consenso di circa 12 mila contribuenti, con un controvalore in termini di entrata per l’Erario molto scarno. Il timore che l’intera operazione potesse risolversi in un fallimento totale, ha, tuttavia, lasciato posto negli ultimi mesi, ad una vera e propria corsa alla rottamazione, che ha fatto registrare un’affluenza superiore alle aspettative iniziali. Ciò è stato reso possibile anche grazie all’intervento del Legislatore che, con l’emanazione in tempi brevissimi di un apposito decreto legge (D.L. n. 36/2017 del 28 marzo) ha esteso al 21 aprile il termine ultimo di presentazione dell’istanza di adesione alla sanatoria.
Nonostante, dunque, la poca chiarezza normativa e i dubbi relativi alla disparità di trattamento tra contribuenti (a discapito di quelli dimostratisi più “solerti” nel corso degli anni) riscontrati sin dall’entrata in vigore del decreto legge, la sanatoria sembra, comunque, aver riscosso un inaspettato successo.
Prossima dead line fissata al 15 giugno 2017. Come previsto dall’art. 6, comma 3 del D.L. 193/2016, novellato dal D.L. n. 36 del 27 marzo scorso, entro il 15 giugno 2017, l’Agente comunicherà ai contribuenti aderenti, i debiti rientranti effettivamente nella definizione agevolata, l’esatto ammontare dell’importo dovuto, nonché la scadenza delle rate eventualmente indicate dal contribuente nel piano di definizione. Assolto l’onere comunicativo da parte dell’Agente di riscossione, si aprirà l’ulteriore fase di “saldo” del debito, esperibile attraverso i bollettini di pagamento allegati alla comunicazione di giugno, ovvero, se debitamente indicato nell’istanza, attraverso l’addebito su conto corrente.
Proroga di un anno per i contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma. Con il D.L. n. 8/2017, il Governo ha varato l’estensione dei termini previsti dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, disponendo che per tali soggetti, le scadenze relative alla definizione agevolata, sono prorogate al 2018. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Prorogate di un anno anche le altre scadenze previste per la definizione, comprese quelle relative ai pagamenti degli importi dovuti.
Come pagare e quando. In generale la rottamazione delle cartelle prevede che chi ha aderito paghi l’importo residuo delle somme inizialmente richieste con la cartella, ma non le sanzioni né gli interessi di mora. Per le multe stradali, si ricorda, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Come detto, entro il 15 giugno, l’EQUITALIA invierà ai contribuente che hanno aderito alla rottamazione una comunicazione con i seguenti dati:
– i debiti che rientrano effettivamente nella definizione agevolata;
– l’ammontare complessivo dell’importo dovuto;
– le scadenze delle eventuali rate, se si è scelta la rateizzazione.
La comunicazione conterrà anche i bollettini di pagamento.
Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute si può scegliere, oltre ai citati bollettini, fra molti altri metodi di pagamento ed, a tal proposito, si elencano quelli più ricorrenti:
1. tramite domiciliazione bancaria;
2. allo sportello degli istituti di credito;
3. agli Uffici postali;
4. tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
5. sul portale Equitalia e con l’App. Equiclick;
6. agli sportelli di Equitalia.
La legge consente di pagare in un’unica soluzione oppure a rate (da una a cinque). Nel secondo caso il 70% del dovuto dovrà essere versato nel 2017 e il restante 30% l’anno prossimo, con la seguente cadenza:
– la prima rata (luglio 2017) dovrà coprite il 24% della somma;
– la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 24% del dovuto;
– la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire un altro 23% del dovuto;
– la quarta rata (aprile 2018) dovrà coprire il 15% del dovuto;
– la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire il restante 15% della somma.
Attenzione, però, perché chi non paga una rata o lo fa in ritardo perde i benefici previsti dalla rottamazione delle cartelle. In questi casi, perciò, Equitalia riprenderà le normali attività di riscossione, ovviamente scalando dal debito complessivo le eventuali rate già versate.
Chiusa una porta, si apre un portone. Terminata la fase iniziale di rottamazione dei ruoli, prende avvio la definizione agevolata delle liti tributarie. Infatti, con il D.L. n. 50/2017 del 24 aprile scorso, già ribattezzato col vezzeggiativo “Manovrina”, il Governo ha, di fatto, corretto il tiro della “Legge di Bilancio 2017”, fortemente criticata da Bruxelles.
Tra le novità fiscali contenute nel decreto e riguardanti sia imprenditori che professionisti, spunta, oltre alla modifica della disciplina del reclamo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 (da €. 20.000,00 ad €. 50.000,00), la rottamazione delle liti tributarie pendenti in ogni grado e stato del giudizio.
In un prossimo articolo commenteremo le novità di questa nuova “rottamazione”.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com