ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE : I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ricorda che il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2016 (art. 6, Dl 193/2016) offrendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento di capitale ed interessi, oltre aggio, spese per l’eventuale procedura esecutiva e spese di notifica. Chi decide di “rottamare”, quindi, non deve versare sanzioni e interessi di mora.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017 (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) ha fornito chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai carichi di propria competenza.
Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che la richiesta di definizione agevolata può essere presentata entro il 31 marzo 2017 (data che sicuramente slitterà al 21 aprile 2017 – n.d.r.) con riferimento ai carichi che risultano affidati all’agente di riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia Spa) nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, anche se, in riferimento a quest’ultima data, non sia stata notificata la relativa cartella di pagamento (con riferimento a tale ipotesi, peraltro, l’agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017, ha comunque provveduto, mediante una specifica comunicazione inviata per posta ordinaria, ad avvisare il debitore dell’esistenza di ruoli a suo carico affidati entro il 31 dicembre 2016).
L’Agenzia, con la predetta circolare, chiarisce, altresì, il termine “carico” nel senso che deve intendersi la singola partita di ruolo ovverosia l’insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, eccetera) unitariamente riconducibili ad uno specifico debito del contribuente. Ai fini della rottamazione, pertanto, per fruire dei benefici previsti dalla legge, una volta scelto il carico da rottamare, il contribuente è tenuto a pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (tranne, come detto, sanzioni ed interessi di mora).
L’Agenzia ricorda, altresì, che, a fronte della situazione più ricorrente rappresentata dal caso in cui il carico è costituito dal tributo, a cui si aggiungono la sanzione e gli interessi, è, anche, riscontrabile l’ipotesi di carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione. Orbene, anche per questa tipologia di ruolo, afferma l’Agenzia, si può effettuare la rottamazione, l’unica condizione è che si tratti di sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.
Nella circolare vengono chiariti, anche, quei casi in cui non è possibile la rottamazione, e cioè:
– i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’UE, in uno Stato estero aderente alla convenzione Ocse/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione, in quanto non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano;
– i carichi che contengono sanzioni amministrative non tributarie, quali ad esempio, quelle relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e quelle irrogate nei confronti di soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici;
– le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che hanno natura amministrativo-tributaria a partire dal 1° gennaio 2007; pertanto, tali sanzioni si ritengono escluse dalla definizione agevolata, qualora il relativo procedimento si sia svolto in base alla previgente normativa.
In linea generale, si chiarisce, che la definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue definitivamente a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Non determinano, quindi, perfezionamento della definizione agevolata:
– la mera presentazione della relativa istanza all’agente della riscossione;
– il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto costituiscono cause di mancato perfezionamento della definizione agevolata con la conseguenza, che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza (sospesi in seguito alla presentazione della domanda) e prosegue l’attività di riscossione senza possibilità di un’ulteriore rateizzazione del debito. Tuttavia gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico.
Anche i carichi per i quali è in corso una normale dilazione di pagamento possono essere rottamati a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 della vecchia dilazione. Dopo la presentazione della domanda di adesione, inoltre, le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.
Possono essere rottamati anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio (rispetto ai quali, peraltro, il debitore, nel presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, assume l’impegno a rinunciare al giudizio stesso). Qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa della controversia, il perfezionamento della definizione comporta la cessazione della materia del contendere, mentre se il carico affidato all’agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria e, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato solo una parte del debito tributario (ad esempio nelle ipotesi di riscossione in pendenza di giudizio), persiste l’interesse alla decisione nel merito e, quindi, il giudizio continua per la rimanente parte.
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