MOD. 730 PRECOMPILATO : PRESENTI PIU’ VOCI
Il 2017 è il terzo anno di vita del modello 730 precompilato che, evidentemente, dovrebbe risultare ancor più completo rispetto alla passata stagione. Infatti, in aggiunta ai soggetti già obbligati negli anni 2015 e 2016 (istituti bancari, compagnie assicuratrici, enti previdenziali, università, agenzie di pompe funebri), da quest’anno anche psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici, parafarmacie e veterinari sono stati chiamati a trasmettere, entro il 31 gennaio, i dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno precedente (per il 2017, vi è stata una mini proroga in quanto il termine è slittato al 9 febbraio). Entro fine mese, poi, toccherà agli amministratori di condominio trasmettere i dati 2016 relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni degli edifici e quelli riferiti ai correlati acquisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dei locali condominiali; infine, ugualmente per il 28 febbraio, gli enti per il diritto allo studio dovranno comunicare i rimborsi di spese universitarie erogati lo scorso anno.
Tutte queste nuove informazioni si andranno ad aggiungere a quelle già presenti sin dal primo anno di sperimentazione del modello per compilato (bonus ristrutturazioni ed eco bonus derivanti da dichiarazione dell’anno precedente, interessi passivi sui mutui ipotecari, premi assicurativi, contributi previdenziali, inclusi quelli versati per i lavoratori domestici) ovvero dal secondo (previdenza complementare, spese funebri, universitarie e, in parte, quelle mediche); saranno finalmente presenti anche le spese per l’acquisto di medicinali, già attese nella dichiarazione dello scorso anno ma, in realtà, risultate in massima parte assenti per ritardi nelle comunicazioni.
A tal riguardo, si fa presente che, a tutela della privacy, è previsto che si possa opporre all’utilizzo – finalizzato alla predisposizione del modello precompilato – dei dati acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. Per fare ciò, c’è tempo fino al 9 marzo per accedere al sito www.sistemats.it e chiederne la cancellazione (di tutte o solo di alcune), affinché non siano inserite nella dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Tale volontà, tra l’altro, poteva essere espressa già in precedenza, al momento della erogazione della prestazione, invitando l’operatore sanitario ad annotare il rifiuto sul documento fiscale.
In definitiva, sempre più probabile che la dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate possa essere accettata sic et simpliciter, senza la necessità di apportare modifiche, con effetti positivi in materia di controlli.
A tal proposito si evidenzia che se il modello 730 viene presentato così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna variazione, direttamente dal sito internet delle Entrate oppure tramite il sostituto d’imposta, gli uffici fiscali non potranno fare alcun tipo di controllo sui documenti relativi agli oneri detraibili o deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia da soggetti terzi come innanzi evidenziati e che, dalla stessa, sono stati riportati nel modello. In pratica, in tale circostanza, non ci sarà più bisogno di conservare le “pezze” giustificative delle spese che danno luogo a sconti nella dichiarazione dei redditi (invece, i controlli documentali potranno riguardare i dati trasmessi dai sostituti d’imposta con la “Certificazione Unica”).
Oltre che in assenza di correzioni od integrazioni, la dichiarazione precompilata viene considerata accettata (e si beneficia, quindi, dell’ “immunità” dai controlli), anche quando l’eventuale intervento del contribuente non incide sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta dovuta, come nel caso di variazione della residenza anagrafica nell’ambito dello stesso Comune (invece, la modifica del Comune di domicilio fiscale influisce sulle imposte dovute, in quanto a quella informazione è legata l’individuazione dell’aliquota da applicare per il calcolo dell’addizionale comunale all’IRPEF ovvero anche di quella regionale, qualora ci si trasferisca in altra regione).
Fermo restando che la trasmissione del 730 precompilato con la modalità “fai da te” e senza alcuna modifica, rappresenta la soluzione ideale (il Fisco non può fare controlli sugli oneri e non bisogna pagare il Caf o il commercialista per portare a termine l’adempimento dichiarativo), c’è un risvolto positivo anche quando ci si rivolge ad un Centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato. In questo caso (si tratti di 730 precompilato o ordinario), ovviamente non ci si potrà sottrarre al pagamento del compenso per la prestazione effettuata dall’intermediario, ma si acquisirà comunque una sorta di “scudo” – seppur non integrale – dai controlli documentali.
Infatti il CAF o il professionista che si incarica di presentare il modello 730, sulla scorta dei documenti esibiti dal cliente relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ritenute, crediti d’imposta, eccetera, deve rilasciare il cosiddetto “visto di conformità”, con cui certifica la correttezza dei dati, ossia la loro conformità alla documentazione prodotta dal contribuente.
Se il Fisco dovesse accertare delle irregolarità (tecnicamente, in caso di visto di conformità infedele), al pagamento di tutte le somme (imposta, sanzione ed interessi), che ordinariamente sarebbero state richieste al contribuente a seguito dei controlli formali, sarà chiamato il CAF o il professionista, sempre che non ci sia stata condotta dolosa o gravemente colposa da parte del contribuente, come nell’ipotesi in cui, per farsi riconoscere deduzioni o detrazioni, abbia esibito documenti falsificati.
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