NUOVA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
La Legge di Stabilità 2017 all’articolo 1, comma 554-555, ha previsto la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate.
In questo approfondimento trattiamo la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa.
Soggetti coinvolti dalla
rivalutazione dei terreni
e delle partecipazioni 2017.
Come detto, la legge di Stabilità 2017 ha confermato anche per il 2017 la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non possedute in regime di impresa.
I soggetti coinvolti nella rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sono:
– persone fisiche per operazioni estranee all’esercizio di impresa,
– società semplici, – società ed enti equiparate alle società semplici a norma dell’art. 5 DPR 917/86 (es. associazioni professionali), – enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’attività d’impresa
– soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia riferibili a stabili organizzazioni.
Ambito oggettivo della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2017
L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.
1.Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di:
– proprietà,
– nuda proprietà,
– usufrutto,
– enfiteusi.
Per il requisito dell’edificabilità occorre far riferimento al piano regolatore del Comune o ad altri strumenti urbanistici.
2. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di:
– proprietà,
– usufrutto.
Il requisito della non quotazione nei mercati deve essere soddisfatto alla data del 1° gennaio 2017 non rilevando eventuali quotazioni successive a tale data.
Perizia dei terreni e delle
partecipazioni oggetto di rivalutazione
Il termine ultimo entro il quale deve essere redatta la perizia è diversa per i terreni e per le partecipazioni:
– Per i terreni, la perizia deve essere redatta prima della cessione e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il valore della perizia redatta dai professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, ecc.) deve essere indicato nel rogito di trasferimento e deve costituire la base imponibile per le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
– Per le partecipazioni (qualificate e non), la perizia può essere redatta anche successivamente alla cessione ma entro il 30 giugno 2017. Essa va redatta da dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCiAA.
La perizia, in ogni caso, deve essere giurata presso un notaio, un tribunale o un giudice di pace entro il 30/06/2017.
Imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva perfeziona la rivalutazione, che vale dal primo momento successivo a quello del pagamento. Tale imposta:
a) può essere interamente versata entro il 30 giugno 2017
b) può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:
– il 30 giugno 2017 per il versamento della prima rata,
– il 30 giugno 2018 per il versamento della seconda rata,
– il 30 giugno 2019 per il versamento della terza rata.
Sull’importo della seconda e della terza rata si devono applicare anche gli interessi del 3% annuo, da versare insieme all’imposta. Attenzione: se non si effettuano i versamenti successivi al primo, le somme vengono iscritte a ruolo.
L’aliquota sostitutiva da applicare per ambedue le rivalutazioni è pari all’8%, mentre i codici tributi da utilizzare nel mod. F24 sono: 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni e 8056 per la rivalutazione dei terreni, mentre l’anno di riferimento è 2017. Si ricorda che utilizzando il modello F24 è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta.
Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazione sugli stessi beni, è possibile alternativamente:
– detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017;
– pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza, il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com