TRA NATALE E CAPODANNO SI PAGA L’ACCONTO IVA
Nonostante le tante novità introdotte dal collegato alla legge di bilancio 2017 anche in ordine al calendario fiscale, resta confermato tra Natale e Capodanno, precisamente per il giorno 27 dicembre, l’appuntamento annuale con l’acconto IVA. Tale adempimento è dovuto dalla maggior parte dei soggetti passivi (commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti e società) tenuti alle liquidazioni e versamenti periodici e che devono versare un anticipo sull’ultima liquidazione dell’anno.
Tuttavia sono diverse le circostanze in cui l’adempimento non deve essere effettuato, e cioè quando:
– l’importo dovuto non raggiunge i 103,29 euro;
– l’attività è cessata entro il 30 novembre 2016 (per i contribuenti mensili) ovvero entro il 30 settembre 2016 (per i contribuenti trimestrali);
– l’attività è iniziata nel corso del 2016;
– il contribuente risultava a credito nell’ultimo periodo del 2015 o presume di esserlo nella prossima dichiarazione, se “trimestrale” o nella prossima liquidazione, se “mensile”;
– nel 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.
Sono, inoltre, del tutto esonerati dall’acconto IVA:
1) i produttori agricoli in regime di esonero o in regime semplificato;
2) i contribuenti che esercitano attività di spettacolo e giochi in regime speciale;
3) le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le pro-loco in regime forfettario;
4) i contribuenti che adottano il regime dei “nuovi minimi” o “il regime forfettario”.
Sono previste, per la procedura di acconto, tre diverse modalità di calcolo per determinare l’importo da versare, a seconda che vengano utilizzati dati storici, previsionali o effettivi ed il contribuente è libero di scegliere quale adottare.
Applicando il metodo storico, l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare in base all’ultima liquidazione periodica del 2015. Pertanto come base di riferimento, va presa l’IVA a debito che risulta:
– dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015, per i contribuenti mensili;
– dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2015, per i contribuenti trimestrali “naturali”, ad esempio gli autotrasportatori;
– dalla liquidazione annuale relativa al 2015, al netto della maggiorazione dell’1%, per i contribuenti trimestrali “per opzione” e cioè per quei contribuenti che, avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, se esercenti arti e professioni o imprese di prestazioni di servizio, ovvero a 700.000 euro, se imprese esercenti altre attività, scelgono di liquidare l’imposta trimestralmente, maggiorandola, a tal fine, dell’1%.
In alternativa, quando si ritiene che l’importo da versare per l’ultima liquidazione sia inferiore a quanto pagato per lo stesso periodo dell’anno precedente, si può optare per il metodo previsionale, versando l’88% di questo minore importo. E’ bene avvalersi di questo criterio solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza nella stima delle fatture da emettere e di quelle da ricevere entro la fine dell’anno. C’è il rischio, infatti, di incappare, in caso di errore, nella sanzione per insufficiente versamento dell’acconto.
L’ultimo metodo adottabile per la determinazione dell’acconto IVA è definito della pre-liquidazione o “analitico” si basa su dati reali, tenendo conto delle operazioni realmente effettuate fino al 20 dicembre 2016. In questo caso, l’acconto è pari al 100% dell’importo che risulta considerando l’IVA a debito e quella a credito relativa alle operazioni:
– annotate (o che si sarebbe dovuto annotare) nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2016 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2016 (contribuenti trimestrali);
– effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre 2016, ma non ancora annotate (registrate o fatturate) perché i relativi termini di emissione della fattura o di registrazione non sono ancora scaduti;
– annotate sul registro degli acquisti dal 1° al 20 dicembre ( contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2016 (contribuenti trimestrali).
Il versamento va effettuato, esclusivamente in via telematica, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo:
– 6013, se contribuenti mensili;
– 6035, se contribuenti trimestrali:
L’importo non può essere rateizzato, ma è compensabile con eventuali crediti. Se, per effetto della compensazione, il saldo dell’F24 è pari a zero, vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline.
Per l’acconto, i trimestrali non devono applicare la maggiorazione dell’1%.
L’imposta versata in acconto andrà scomputata da quella dovuta:
– per il mese di dicembre, entro il 16 gennaio 2017 (contribuenti mensili);
– in sede di dichiarazione annuale, entro il 16 gennaio 2017 (contribuenti trimestrali per opzione);
– per la liquidazione del quarto trimestre, entro il 16 febbraio 2017 (contribuenti trimestrali naturali).
francoiannaccone.ilponte@gmail.com