ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI : REGOLE DEFINITIVE

 

 

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, il decreto fiscale (D.L 193/2016) collegato alla manovra di fine d’anno ormai è legge e tra le novità introdotte vi è la rottamazione delle cartelle esattoriali  che nei vari passaggi tra Camera e Senato, ha avuto un assetto definitivo; collegato ad essa si segnala, altresì,  la scomparsa definitiva di Equitalia che a partire dal 1° luglio 2017 sarà sostituita dall’Ente Pubblico Economico “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Vediamo in breve sintesi le novità di questa procedura di rottamazione.

LA  ROTTAMAZIONE  VALE
PER  TUTTE  LE  CARTELLE.
La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. Ed è stata estesa anche ai “carichi” che sono stati affidati ai concessionari nel corso del 2016. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari, da quelli siciliani a quelli degli enti territoriali che hanno scelto altre società. Sarà possibile usufruire dello “sconto” anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. E’ stata prevista la possibilità che i comuni decidano di “rottamare” anche le somme che vengono richieste tramite ingiunzione (ma dovranno approvare un regolamento entro 60 giorni dalla conversione del decreto).

CALCOLO  EQUITALIA
ENTRO   31  MAGGIO.
Dopo l’adesione il concessionario della riscossione dovrà comunicare l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna e nel contempo invierà anche i bollettini. Con la rottamazione si deve pagare soltanto la tassa dovuta con l’aggiunta degli interessi legali e aggio per la riscossione e non saranno dovuti le sanzioni e gli interessi di mora.

PAGAMENTO  ANCHE  IN  5  RATE.
Il pagamento di quanto dovuto può avvenire in un’unica soluzione oppure a rate ed, a tal proposito, si evidenzia che le rate salgono da quattro (previste in prima ipotesi) a cinque. Le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. Però, almeno il 70% dell’importo complessivo va pagato entro il 2017.
PAGAMENTO  PUNTUALE  DELLE  RATE  O  LA  ROTTAMAZIONE  SALTA.
Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la “rottamazione” e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.

IL PAGAMENTO, ANCHE
CON DOMICILIAZIONE IN BANCA.
Il versamento della ‘cartella scontata’ potrà essere fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.

PER  CHI  HA  GIA’  PAGATO
IN  PARTE   CON  LA  RATEIZZAZIONE.
Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla “definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate ma solo dal 2017: quindi vanno versate le eventuali rate in scadenza quest’anno fino a tutto dicembre.

OBBLIGHI  INFORMATIVI.
La società di riscossione deve comunicare al contribuente, a mezzo posta ordinaria, l’eventuale esistenza di debiti per i quali, per ragione di tempo, non è ancora stata emessa la cartella. Il cittadino può comunque richiedere questa informazione agli sportelli di Equitalia o accedendo ad un’apposita area del sito della concessionaria.

LA  RINUNCIA  ALLE  LITI.
Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.

STOP  ALLE  GANASCE  FISCALI.
Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le “azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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