L’APPUNTAMENTO CON GLI ACCONTI DI NOVEMBRE
Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti IRPEF, che può essere determinata con due diversi metodi:
– il metodo storico;
– il metodo previsionale.
Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2015 ( modello Unico PF 2016) risultano a debito per un importo superiore a € 51,65.
In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:
– se il rigo RN34 “Differenza” del modello Unico PF 2016 ≥ € 52 è dovuto l’ acconto;
– se il rigo RN34 “Differenza” del modello Unico PF 2016 ≤ € 51 non è dovuto l’ acconto.
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN34) e deve essere versato:
– in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
– in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a € 257,52, di cui:
– la prima, nella misura del 40%, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2016 (o 6 luglio nel caso si sia beneficato della proroga) ovvero entro il 16 luglio 2016 (o 22 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, nella misura del 60%, entro il prossimo 30 novembre 2016.
Gli importi degli acconti dovuti sono evidenziati nel rigo RN62 del modello Unico 2016, in colonna 1, quello di giugno, e in colonna 2, quello di novembre.
L’imminente versamento novembrino fa parte della cosiddetta “autotassazione”, cioè quel meccanismo in base al quale è il contribuente che versa gli acconti nei mesi di giugno e novembre dello stesso anno d’imposta, ancor prima che i redditi siano stati completamente prodotti e , quindi, che il loro ammontare effettivo sia noto del tutto.
Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, può essere conveniente determinare gli acconti da versare sulla base di tale minor imposta da versare.
Se poi, però, il versamento con il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2016, si applica la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto IRPEF, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: “4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”. Se l’importo dell’acconto supera i 1.000 euro, il versamento non può essere effettuato con il modello F24 cartaceo bensì bisogna utilizzare quello telematico.
Si ricorda infine che non sono dovuti acconti con riferimento all’addizionale regionale IRPEF e, per quanto riguarda quella comunale, l’acconto unico andava versato entro il termine del saldo IRPEF.
Dallo scorso anno anche i soggetti IRES, cioè le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, così come le persone fisiche, devono determinare l’acconto nella misura del 100% ed il dato storico di riferimento è costituito dall’importo indicato nel rigo RN 17 del modello unico SC 2016. Le percentuali e le scadenze del versamento degli acconti sono identiche a quelle delle persone fisiche.
La stessa regola vale anche per l’IRAP e il dato di riferimento è quello indicato nel rigo IR21 della dichiarazione per il 2015.
Sempre per gli acconti di novembre, si evidenzia che sono tenuti a tale adempimento anche coloro che, avendo in affitto qualche immobile ad uso abitativo, hanno scelto il regime della cedolare secca. In tale ipotesi la misura dell’acconto è pari al 95% e l’entità degli acconti si trovano nel quadro B e, più precisamente, nel rigo B12, colonna 1, l’acconto di giugno e nella colonna 2, quello di novembre.
Gli acconti di novembre riguardano anche i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno assolto l’adempimento dichiarativo mediante il modello 730, ma essi non devono compiere alcuna operazione in quanto le eventuali somme dovute a titolo di seconda rata o unica rata di acconto (sia per l’IREF che per la cedolare secca) saranno trattenute direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) sullo stipendio o sulla pensione di novembre.
A conclusione dell’argomento, si ricorda che chi non effettua l’acconto di novembre , ancorché dovuto, per dimenticanza o per necessità, può sfruttare, in un momento successivo, l’istituto del ravvedimento operoso che comporta il pagamento dell’imposta dovuta più una sanzione ridotta rispetto a quella normale del 30% in una misura variabile a seconda dell’epoca in cui avviene la regolarizzazione.
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