RISTRUTTURAZIONI: QUALI BONUS PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
Si avvicina la stagione invernale e molti progettano di cambiare i vecchi infissi esterni con quelli di più nuova generazione per avere, in tal modo, un maggiore risparmio energetico.
Ora, alla domanda di quali agevolazioni fiscali si può usufruire per tali tipi di interventi si risponde nel modo seguente riassumendo le modalità da seguire per sfruttare detti benefici.
Innanzitutto, è il caso di precisare che la sostituzione degli infissi non dà sempre diritto alla detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, salvo ulteriori proroghe già di fatto preventivate nella prossima legge di stabilità). Infatti, in alcuni casi, in assenza dei requisiti, maggiormente stringenti, per fruire del bonus energetico, è possibile rientrare nel meno “esigente” bonus ristrutturazioni (attualmente e fino a fine anno pari al 50%, anche qui salvo proroghe, invece della misura ordinariamente prevista al 36%).
Poiché spetti la detrazione del 65%, è necessario che i nuovi infissi delimitino il perimetro del volume riscaldabile (cioè, non sono agevolabili gli infissi di cantine, box o locali dove non è presente il riscaldamento); rispettino determinati valori di trasmittanza termica che sono stati definiti dal decreto 6 gennaio 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico. Tuttavia, se tali indici erano già soddisfatti in precedenza, la semplice sostituzione degli infissi non consente di usufruire della detrazione, poiché il beneficio è finalizzato ad agevolare interventi da cui deriva un risparmio energetico e in tali casi, pertanto, è necessario che, a seguito dei lavori, questi valori di trasmittanza si riducano ulteriormente.
Quando il bonus spetta, ha puntualizzato l’Agenzia delle Entrate, vi rientrano anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio scuri o persiane) o che risultano strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso). Sulla base di quest’ultima considerazione, ci si è chiesto se fosse possibile detrarre il 65% anche per la spesa sostenuta per le zanzariere incorporate agli infissi. La stessa Agenzia delle Entrate, interpellata in merito, ha fornito risposta negativa, sostenendo che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 65% solo i costi sostenuti per strutture accessorie incorporate nell’infisso ma che abbiano lo scopo di migliorarne il rendimento energetico e la resa termica. Pertanto, le zanzariere, pur se incorporate agli infissi, non possono in generale beneficiare della detrazione, se le stesse non esercitano nessun effetto sulla dispersione del calore.
Dunque, in caso di detraibilità al 65% spettante per i soli infissi, il relativo pagamento (non anche quello per le zanzariere) va effettuato con bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare: la causale del versamento; il codice fiscale di chi usufruisce dell’agevolazione; il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta che ha eseguito la prestazione. Inoltre, occorre acquisire e conservare: il documento di spesa (fattura o ricevuta fiscale) e l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che l’intervento realizzato è conforme ai prescritti requisiti tecnici; tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione della stessa ditta fornitrice dei beni, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Se la sostituzione degli infissi non risulta agevolabile con la detrazione del 65%, è da verificare se l’intervento può invece rientrare tra quelli che danno diritto al bonus ristrutturazioni (ora al 50%). A tal fine, è necessario che i suoi elementi abbiano sagoma, materiali o colori diversi: solo in tale ipotesi si parla di manutenzione straordinaria, altrimenti si ricade nella manutenzione ordinaria, che è detraibile esclusivamente se riguarda le parti comuni condominiali, non anche quando riguarda singole unità immobiliari: se l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria, si ritiene che siano agevolabili anche quelli, collegati, di manutenzione ordinaria (come l’istallazione delle zanzariere) che viceversa, se eseguiti da soli, non fruirebbero della detrazione. E’ la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare che, se le opere di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più vasto, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio.
Nel caso in cui non siano presenti le caratteristiche per qualificare l’intervento di manutenzione straordinaria, vi è ancora un’ulteriore chance per detrarre il 50% di quanto speso per il nuovi infissi a condizione che con gli stessi si consegua, comunque, un risparmio energetico, senza però raggiungere i valori richiesti per la detrazione del 65% (potrebbe essere il caso, ad esempio, della sostituzione dei balconi e finestre dotati di vetro singolo con altri provvisti di doppio vetro).
Anche per fruire del bonus ristrutturazione il pagamento deve avvenire con bonifico dal quale risulti la causale del versamento e gli altri dati come sopra.
All’Agenzia delle Entrate non va inviata alcuna comunicazione: né in caso di “bonus energetico” né in caso di “bonus ristrutturazioni” (il decreto sulle semplificazioni fiscali – n. 175 del 2014 – ha eliminato l’obbligo di comunicare al Fisco gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, cioè che vengono eseguiti a cavallo di due o più anni).
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