IN ARRIVO LETTERE DAL FISCO PER ANOMALIE SUI REDDITI 2012

 

 

Nuova ondata di lettere spedite dall’Agenzia delle Entrate per segnalare ai contribuenti possibili irregolarità commesse nella dichiarazione dei redditi 2012 (modelli UNICO PF e MODELLO 730 presentati nel 2013) e “suggerire” l’opportunità di rimediare e sistemare le eventuali violazioni tramite il ravvedimento operoso. Tale istituto consente di beneficiare di un forte sconto (la riduzione ad un sesto del minimo) sulla sanzione ordinariamente prevista, dal 90 al 180%, in caso di infedele dichiarazione (in sostanza la sanzione da ravvedimento, in questa ipotesi, è pari al 15% della maggiore imposta dovuta).
Destinatari degli avvisi, recapitati per posta ordinaria, sono le persone fisiche che, in base ai dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, non avrebbero dichiarato (o lo avrebbero fatto solo in parte) alcune tipologie di reddito percepite nel 2012. Nel dettaglio, si tratta di:
– redditi di  fabbricati derivanti da contratti di locazione, compresi quelli per i quali è stata espressa l’applicazione della cedolare secca (incrocio con i contratti di locazione registrati);
– redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione (incrocio con le dichiarazioni modello 770 presentate dai sostituto d’imposta);
– assegni periodici corrisposti al coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio (incrocio con la dichiarazione presentata dall’ex coniuge che ha inserito e scalato, come onere deducibile dal proprio redito complessivo, le somme corrisposte);
– redditi di partecipazione in società, associazioni tra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali (incrocio con il modello UNICO SC o SP presentato dalla società di capitali o di persone);
– redditi di capitale relativi agli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali (incrocio con il modello 770 presentato dalla società):
– altri redditi, come quello di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali ed alcuni redditi diversi (incrocio con il modello 770 presentato dal sostituto d’imposta);
– redditi d’impresa derivanti da plusvalenza e sopravvenienze attive (incrocio con il modello UNICO PF presentato dal contribuente in anni precedenti, in cui ha scelto l’opzione per la rateizzazione).
Il Fisco le definisce lettere di “compliance”, cioè finalizzate ad incoraggiare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti: chi riceve una di queste comunicazioni deve attivarsi per evitare che le anomalie riscontrate si traducano in un avviso di accertamento.
Per avere informazioni più dettagliate si può telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, al centro di assistenza multicanale (con numeri 8488000444, da telefono fisso oppure 0696668907, da cellulare). In alternativa, ci si può rivolgere di persona ad un Ufficio territoriale della competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Se sussistono davvero le irregolarità annunciate dal Fisco per perfezionare l’operazione bisogna presentate, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), una dichiarazione integrativa con il modello UNICO PF 2013 (anche qualora per la dichiarazione originaria sia stato utilizzato il modello 730) e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e la sanzione in misura ridotta (pari al 15% dell’imposta) con il mod. F24, trascrivendo nell’apposito campo il “codice atto” presente, in alto a sinistra, nella lettera ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.
Nella dichiarazione integrativa non devono essere indicati solo i nuovi dati, ma vanno riportati anche tutti quelli già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.
Gli interessi dovuti vanno calcolati applicando il tasso legale rapportato ai giorni di ritardo, tenendo presente che la misura è cambiata più volte nel corso degli ultimi anni come segue:
– 2,5% nel 2012 e 2013;
– 1% nel 2014;
– 0,5% nel 2015;
– 0,2% dal 1° gennaio 2106.
Questi vanno calcolati a partire dal 18 giugno 2013, considerato che si tratta di versamenti che andavano effettuati entro il 17 giugno 2013 (la scadenza naturale del 16 era di domenica).
Per determinare gli importi di sanzione ed interessi dovuti a seguito del ravvedimento operoso per il 2012, l’Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, uno specifico programma di calcolo, dedicato all’Irpef, alle relative addizionali regionale e comunale e al contributo di solidarietà (non è utilizzabile per l’infedele dichiarazione IRAP e IVA).
Se non si provvede agli adempimenti di cui sopra, si riceve, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento da art. 41 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (decreto sull’accertamento  delle imposte sui redditi) con la richiesta della maggiore imposta dovuta a seguito dell’irregolarità riscontrata, con la sanzione che, nella fattispecie, è ridotta ad 1/3 del  minimo previsto (pari al 30%), se si provvede al pagamento entro 60 giorni dalla notifica oltre gli interessi moratori calcolati come sopra. In questo caso, però, le somme dovute a seguito dell’accertamento possono essere dilazionate in otto rate trimestrali con l’aggiunta di ulteriori interessi di mora, cosa che non avviene nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa dove il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione.

 francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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