COME CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CANONE RAI
Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016 (reperibile sul sito dell’Agenzia stessa). Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.
Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:
– il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
– il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
– il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
– il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
– il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
Attenzione: se è indicata la causale “codice 4”, occorre anche indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento:
– nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016;
– il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.
Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com