ESAMI DI RIPARAZIONE PER IL “730”: COME RIMEDIARE AD ERRORI O OMISSIONI

 

 

Terminato il periodo di “tregua estiva”, per i contribuenti ed operatori professionali del settore è ormai ripreso il cammino con gli innumerevoli adempimenti tributari. Uno dei più importanti appuntamenti in programma per questo fine settembre è la presentazione del modello UNICO 2016. Invece, per coloro che hanno provveduto alla dichiarazione dei redditi 2015 tramite il modello 730 (si tratti o no del modello precompilato), potrebbe essere il momento di darsi da fare per rimediare ad eventuali errori ed omissioni. Questo, sia nel caso di inesattezze che hanno comportato conseguenze a proprio danno determinando una maggiore imposta dovuta o un minor credito spettante, sia nel caso opposto in cui siano state commesse irregolarità che hanno comportato una minore imposta o un maggior credito.
Per la prima ipotesi, la soluzione migliore è presentare, sempre tramite soggetti autorizzati, entro il 25 ottobre prossimo, un modello “730 integrativo” in quanto, così facendo, le somme a credito spettanti confluiranno direttamente sulla retribuzione o sulla pensione del mese di dicembre.
Se, invece, le modifiche da apportare sono a favore del Fisco, la regolarizzazione dovrà avvenire necessariamente attraverso il modello UNICO Persone Fisiche e, per tale ipotesi, la prima “chance” a disposizione prevede che l’operazione debba avvenire entro il prossimo 30 settembre.
E’, comunque, possibile rimediare anche successivamente, ma beneficiando, in tal caso, di una riduzione delle sanzioni meno consistente (dichiarazione integrativa”).
Dovrà necessariamente ricorrere al Modello UNICO anche chi, pur potendolo fare, non ha presentato nei termini prescritti il modello 730. Pertanto, entro il 30 settembre potrà presentare il  modello UNICO mentre, per l’eventuale pagamento delle imposte, se dovute, potrà fare ricorso al ravvedimento operoso per pagare sanzioni in misura ridotta.
Come già detto in precedenza, coloro che potevano presentare il modello 730 (lavoratori dipendenti e pensionati) che si accorgono di aver commesso, nel modello 730/2016, trasmesso il 22 luglio scorso, errori la cui correzione comporta una situazione a loro più favorevole, hanno la possibilità di recuperare abbastanza velocemente la maggiore imposta erroneamente calcolata.
Le norme fiscali, infatti, prevedono che, entro il 25 ottobre di ogni anno, si può presentare, a correzione, un nuovo modello 730 (cosiddetto “integrativo”), che consente di ricevere già a dicembre l’eventuale rimborso spettante.
A tal proposito, l’iter normativo prevede che il CAF o il professionista abilitato a cui si è rivolti provveda, entro il successivo 10 novembre, a:
– verificare la conformità dei nuovi dati esposti nella dichiarazione integrativa;
– calcolare le nuove imposte dovute;
– consegnare al contribuente copia del modello 730 integrativo, con relativo prospetto di liquidazione;
– comunicare al sostituto d’imposta il nuovo risultato finale della dichiarazione;
– trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione integrativa.
Dunque, presupposto per la presentazione di modello “730 integrativo” è la necessità di apportare modifiche a quello originario che determinano un risultato contabile della dichiarazione più vantaggioso per il contribuente.
I casi ipotizzabili sono tanti: la fattura di una spesa medica reperita successivamente e non scalata, la rata del “bonus ristrutturazioni” per lavori fatti in casa dimenticata e non indicata in dichiarazione, un qualsiasi altro onere o spesa detraibili o deducibile sfuggito e non contabilizzato nel 730 inviato a suo tempo, oppure la ricevuta di un acconto versato che si è dimenticati di portare al CAF affinchè ne tenesse conto in sede di calcolo delle imposte.
In tutte queste circostanze, l’interessato deve compilare un nuovo modello completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio, e consegnarlo esclusivamente ad un intermediario abilitato (CAF o professionista), anche se per il primo 730 si era rivolto al proprio sostituto d’imposta o aveva provveduto in prima persona avvalendosi del modello precompilato.
Chi presenta il 730 integrativo non deve dimenticare di compilare anche la specifica sezione VII del quadro F, nel quale vanno riportati i risultati contabili scaturiti dal primo modello.
Nel caso opposto in cui si rende conto di aver commesso errori a danno del Fisco, quando cioè le correzioni da apportare determinano un maggior debito d’imposta o un minor rimborso spettante (ad esempio, è stato omesso un reddito oppure sono stati indicati oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante), non è possibile ricorrere al “730 integrativo” bensì bisogna trasmettere, telematicamente, una dichiarazione modello UNICO Persone Fisiche, compilata in tutte le sue parti, entro il termine ordinario del 30 settembre (cosiddetta “correttiva nei termini”) versando, con modello F24, le eventuali imposte scaturenti dal modello con sanzione ridotta per opera del ravvedimento operoso.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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