DICHIARAZIONE DEI REDDITI : I SEGRETI PER TAGLIARE LE TASSE

 

 

In un  Paese come il nostro dove ci sta un’alta pressione tributaria è necessario sapere che vi sono delle opportunità che la legislazione tributaria offre per ridurre il proprio carico tributario sfruttando un’ampia platea di spese che vanno direttamente o indirettamente a ridurre l’IRPEF dovuta. Sono spese che tutte le famiglie sostengono nel corso dell’anno, ma che molto spesso vengono trascurate al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi o per le quali, nel momento in cui vengono effettuate, non viene richiesta la relativa attestazione, la fattura o ricevuta ad esempio.
Si va dai mutui per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale alle spese per la badante, dalle spese mediche alle tasse scolastiche, dalle spese funebri ai contributi previdenziali, dalla beneficenza alla ristrutturazione della casa, dalla previdenza integrativa agli interventi per il risparmio energetico, e così via.
Il menù come si vede è molto ampio e presenta voci di diversa consistenza in termini di risparmio fiscale.
Ogni sconto, però, concesso dal fisco è subordinato al rispetto di regole ben precise che vanno osservate scrupolosamente, altrimenti il beneficio va perduto.
A tal proposito, il primo passo fondamentale è comprendere la differenza che passa tra oneri deducibili e oneri detraibili, in quanto i due termini sembrano simili, ma la loro incidenza sul budget familiare è ben diverso.
Un onere deducibile va a diminuire direttamente il reddito imponibile sul quale si applicano le aliquote progressive IRPEF: in pratica l’onere consente di sottrarre a tassazione una parte di reddito pari alla stessa spesa sostenuta. Considerato che l’IRPEF è un’imposta progressiva per scaglioni, il risparmio finanziario che si consegue con gli oneri deducibili è tanto più elevato quanto maggiore è il reddito che viene dichiarato al Fisco.
Più semplice, ma meno vantaggioso è il meccanismo degli oneri detraibili. Infatti, in questo caso, si può sottrarre dall’imposta dovuta, e non dal reddito, una quota pari al 19% delle spese sostenute.
Da ciò, alla fine, ne consegue che gli oneri deducibili, agendo a monte dell’IRPEF (riducendo il reddito imponibile), sono molto più convenienti di quelli detraibili che intervengono a valle (riducendo l’imposta dovuta).
Va ricordato, altresì, che gran parte delle spese sostenute dalle famiglie italiane vanno classificate tra gli oneri detraibili, quelli cioè che danno diritto allo sconto fisso del 19% (in origine si recuperare il 27%), aliquota addirittura più bassa di quella che si applica al primo scaglione di reddito, il 23%.
Per equità sarebbe più corretto allinearle facendole pari alla prima aliquota di scaglione di reddito.
Riassumiamo di seguito quelle detrazioni d’imposta più ricorrenti:
– Confermata per il 2015 e il 2016, la detrazione del 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio entro un limite di 96.000 euro per immobile. La detrazione va obbligatoriamente ripartita in dieci anni.
– Ugualmente confermata la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (rispondenti a determinate caratteristiche tecniche) finalizzati all’arredamento di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa è di 10.000 euro, ripartito in 10 anni. Per il 2016, con effetto quindi sulla dichiarazione 2017, per le giovani coppie di cui almeno uno dei due abbia fino a 35 anni di età, se acquistano casa e l’adibiscono ad abitazione principale, il limite massimo di spesa detraibile per gli acquisti di mobili per arredarla è incrementato da 10.000 a 16.000 euro. La detrazione deve essere sempre suddivisa in 10 anni.
– Prorogato per il biennio 2015-2016 la detrazione del 65% per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, con importi massimi variabili a seconda del tipo di intervento realizzato.
– Importanti chiarimenti in materia di spese sanitarie sono intervenuti da parte dell’Agenzia delle Entrate che con più circolari e risoluzioni ha dettato disposizioni in merito alla detraibilità o meno delle spese relative alle prestazioni rese da  masso fisioterapisti, ai trattamenti di crioconservazione degli ovociti, agli interventi chirurgici finalizzati a risolvere i disturbi di identità di genere, ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia, alle prestazioni rese da pedagogisti ed ai trattamenti di “haloterapia” o grotte di sale.
– Differenziato il regime di detraibilità in vigore fino al 2014 in tema di spese di istruzione secondaria ed universitaria, prevedendo due regimi di detraibilità, l’uno con un tetto massimo di 400 euro (dalla scuola d’infanzia alle superiori) e l’altro, senza limiti massimi, equivalente agli importi richiesti presso le università pubbliche.
– Per le spese funebri è stato fissato in 1.550 euro l’importo detraibili per ciascun evento luttuoso, eliminando il vincolo relativo al rapporto di parentela tra “de cuius” e soggetto che sostiene la spesa.
– Altre spese ricorrenti riguardano gli interessi sui mutui ipotecari, spese per locomozione portatori di handicap e spese per polizze vita.
Dopo aver rivisitato, a grandi linee, le categorie delle varie spese detraibili, vediamo, ora, sinotticamente quelle che riguardano i principali oneri detraibili dal reddito:
– Adozione bimbi stranieri, detraibile fino al 50% delle spese sostenute per l’espletamento della pratica (comprese quelle di viaggio e soggiorno nella località estera);
– Assegni al coniuge, detraibile nel limite stabilito dal giudice con esclusione della quota per i figli;
– Contributi per colf e baby sitter, deducibile fino ad un massimo di 1.549,37 euro;
– Contributi a istituzioni religiose, deducibile fino ad un massimo di 1.032,91 euro;
– Contributi previdenziali obbligatori e volontari (compreso il riscatto della laurea), interamente deducibili;
– Fondi pensione e piani previdenziali individuali, deducibili fino ad un tetto massimo di 5.164,57 euro;
– Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, deducibile fino al 10% del reddito con un massimo di 70.000 euro o, a scelta del contribuente, detrazione del 26% su un limite massimo di 30.000 euro.
Alla fine, si rammentano i cinque punti chiave per la corretta detrazione delle spese sostenute:
1) Sono deducibili o detraibili solo le spese sostenute nell’anno al quale si riferisce la dichiarazione;
2) Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute o fatture o altro documento;
3) La documentazione giustificativa della spesa va conservata fino alla scadenza prevista per gli accertamenti (in linea di massima cinque anni);
4) Normalmente si possono detrarre o dedurre solo le spese sostenute nel proprio interesse o dei propri familiari fiscalmente a carico (cioè che non hanno posseduto, nel 2015, redditi superiori a 2.840,51 euro);
5) Le spese detraibili o deducibili che si possono riportare in dichiarazione sono soltanto quelle espressamente previste dalla legislazione fiscale.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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