Redditi esteri: come capire se devono essere dichiarati in Italia

 

Quando un soggetto ha percepito redditi esteri deve fare attenzione al concetto di residenza fiscale per capire se i redditi saranno oggetto di imposizione fiscale anche in Italia. Infatti, secondo la “worldwide taxation“, i redditi di un soggetto residente in Italia, saranno assoggettati ad imposta ovunque essi siano prodotti.
Quando un soggetto per vari motivi decide di lasciare l’Italia per andare a lavorare all’estero, al momento di predisposizione della dichiarazione dei redditi, si pone il problema di capire se i redditi esteri sono imponibili anche nel nostro Paese, oppure, se devono essere dichiarati soltanto nel Paese estero ove sono stati percepiti. Il problema sembrerebbe essere di facile soluzione: se ci trasferiamo all’estero, non dobbiamo più niente all’Italia, ma in realtà le cose non stanno davvero in questo modo. Vediamo, di seguito, i criteri da seguire per stabilire con certezza se dobbiamo dichiarare i nostri redditi percepiti all’estero anche in Italia.
La residenza fiscale
Il concetto fondamentale per capire se è necessario dichiarare i redditi esteri anche in Italia è quello di residenza fiscale, che il nostro ordinamento tributario ha definito all’articolo 2, comma 2, del Tuir (Testo Unico Imposte Dirette), ai sensi del quale:
“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04/05/1999″.
A tal proposito si chiarisce che il legislatore ha usato la terminologia “maggior parte del periodo d’imposta” che tradotta  in termini numerici si può affermare essere di 183 giorni, per gli anni non bisestili e 184 giorni per gli anni bisestili. Il ragionamento seguito è il seguente: nell’anno i giorni complessivi sono 365 che divisi per la metà danno un prodotto di 182,5 e, quindi, 183 giorni rappresenta appunto “ la  maggior parte del periodo d’imposta”. Analogo ragionamento si fa per l’anno bisestile.
Le condizioni sopra citate, per verificare la residenza in Italia, sono alternative tra loro, nel senso che, è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti, secondo il principio della “worldwide taxation“). Al contrario, se invece, un soggetto non possiede alcuna delle caratteristiche sopra citate, non sarà considerato residente fiscalmente in Italia, e pertanto sarà chiamato a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti.
L’AIRE: Anagrafe
dei residenti all’estero
Per venire in contro agli italiani che si trasferiscono all’estero la Legge n. 470/88 ha istituito l’AIRE (ovvero, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (intendendosi per tale anche i Paesi facenti parte dell’Unione europea) devono farne dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune oppure, all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto/dovere del cittadino e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.
L’iscrizione all’AIRE, però, non basta per potere affermare di risiedere fiscalmente all’estero e pagare le tasse solo in quel Paese, in quanto bisogna sempre tener conto del requisito precedentemente visto, e cioè quello della residenza per la “maggior parte del periodo d’imposta”.
La dichiarazione dei redditi
Una volta chiarito il concetto di residenza fiscale, le situazioni cui può trovarsi di fronte un soggetto che ha lavorato all’estero sono due, a seconda che sia o meno residente fiscalmente in Italia:
1) Il contribuente risulta residente fiscalmente all’estero – in questo caso dichiarerà i redditi esteri e pagherà le eventuali imposte dovute soltanto nel Paese straniero;
2) Il contribuente risulta residente fiscalmente in Italia – se il contribuente nonostante la residenza estera non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel Paese straniero dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri e dovrà dichiarare gli stessi redditi anche nel Paese straniero. In questa ipotesi, però è bene sottolineare che esistono molti trattati bilaterali stipulati tra l’Italia e i Paesi stranieri volti ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero, disciplinando le singole pretese impositive di ogni stato.
Nel caso in cui il soggetto debba dichiarare sia in Italia che nel Paese estero dei redditi formatisi nell’anno, questi saranno dichiarati nei quadri dell’Unico secondo la loro natura, esattamente come avviene per i redditi italiani (RC, RE, RF ecc.) e sarà possibile, ai sensi dell’articolo 165 Tuir, recuperare le imposte pagate definitivamente all’estero sui predetti redditi, attraverso un credito d’imposta.
Il recupero delle imposte pagate all’estero dovrà essere effettuato compilando i quadri del modello Unico P.F.:
– Quadro CE del modello Unico PF per i redditi d’impresa;
– Quadro CR del modello Unico PF per i redditi diversi da quelli d’impresa;
– Quadro CE del modello Unico PF se sono stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che diversi da questi.
Volendo, infine, riepilogare quanto sopra, si possono individuare cinque fasi da seguire per stabilire dove dichiarare un reddito prodotto all’estero:
1) appurare l’iscrizione all’AIRE;
2) verificare il periodo di iscrizione nell’arco del periodo d’imposta, nell’ anagrafe della popolazione residente;
3) verificare il requisito della residenza e del domicilio;
4) appurare l’esistenza di Trattati contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e il paese straniero, attendendosi ad esso per il trattamento fiscale dei redditi da dichiarare;
5) nel caso di assenza di  trattati di cui sopra oppure nell’ipotesi che i redditi fossero da tassare in entrambi i Paesi, rifarsi ai  quadri CE e CR del modello UNICO PF secondo le indicazioni di cui sopra.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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