PER NON PAGARE IL CANONE RAI: DICHIARAZIONE ENTRO IL 16 MAGGIO
C’è tempo fino a lunedì 16 maggio per evitare di trovarsi addebitato, nella bolletta dell’energia elettrica, a partire da quella del mese di luglio, il canone di abbonamento televisivo per il 2016. Infatti con un provvedimento del 21 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una breve proroga per presentare la dichiarazione sostitutiva finalizzata a superare la presunzione – introdotta dall’ultima legge di stabilità– di detenzione di un apparecchio televisivo nell’immobile in cui si ha la residenza anagrafica: tra l’altro il nuovo termine è unico, sia se si procede con l’invio postale, sia se ricorre alla trasmissione telematica (in origine le scadenze erano, rispettivamente, 30 aprile e 10 maggio).
Nel provvedimento, inoltre, è stato meglio chiarito cosa si intende per apparecchio televisivo ed, in tal senso, su indicazione del Ministero dello sviluppo Economico, è stato specificato che non si considerano tali i computer, gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Il loro possesso, quindi, non fa scattare l’obbligo di pagamento del canone.
Tale puntualizzazione fa seguito alle perplessità espresse dal Consiglio di Stato che, chiamato a pronunciarsi sul decreto che i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico devono emanare per dare attuazione pratica all’inserimento del Canone Rai in bolletta, ne aveva sospeso l’emanazione, avendo riscontrato alcune criticità. Tra queste, appunto, la non ben chiara definizione di apparecchio televisivo e la mancata indicazione che il canone va corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di quelli posseduti.
Secondo l’organo amministrativo (in questo caso soltanto in veste consultiva), il decreto avrebbe dovuto contenere la precisazione che il canone è “dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder”.
Altri rilievi mossi dal Consiglio di Stato investivano: lo scambio di dati ed informazioni tra i vari soggetti coinvolti nell’operazione (Anagrafe tributaria; Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; acquirente unico; Ministero dell’Interno; Comuni; società private), che implicano profili di rispetto e tutela della privacy; l’utilizzo di espressioni tecniche di non facile comprensione; la mancanza di adeguate forme di pubblicità per gli adempimenti a carico degli utenti, quali la dichiarazione di non detenzione o la richiesta di rimborso del canone non dovuto.
Avendo, poi, il testo definitivo tenuto conto di queste osservazioni, il via libera del Consiglio di Stato è arrivato il 27 aprile scorso.
L’Agenzia delle Entrate, ha dunque sostituito il modello e le relative istruzioni, fissando al 16 maggio la data ultima per presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV, utile a non farsi addebitare in bolletta il canone RAI per l’intero anno 2016.
La dichiarazione ha validità annuale e , pertanto, va ripetuta per ogni anno in cui non si detiene alcun apparecchio televisivo.
La presentazione, si ricorda, può avvenire via web (a tal fine, occorre essere abilitati ai servizi telematici della stessa Agenzia) o, per posta, (tramite plico raccomandato, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO).
Il nuovo modello è reperibile sui siti Internet www.canone.rai.it, www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, ricordando che chi ha già inviato la dichiarazione con il vecchio modello, non deve fare nulla.
Il nuovo termine del 16 maggio vale anche per coloro che hanno attivato una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 e non sono già titolari di un’altra utenza residenziale. A regime, in tale circostanza, la dichiarazione, per aver effetto dalla data di attivazione e fino al 31 dicembre dell’anno in corso, andrà effettuata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura elettrica.
Invece, la dichiarazione presentata dal 17 maggio al 30 giugno 2016 avrà effetto per il canone relativo al semestre luglio-dicembre 2016, mentre quella presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonererà dall’intero canone per il 2017.
A regime, le dichiarazioni presentate tra il 1° febbraio ed il 30 giugno varranno per il secondo semestre dello stesso anno, quelle prodotte dopo il 30 giugno e fino al 31 gennaio dell’anno successivo avranno effetto per l’intero anno in cui cade il termine di presentazione (ad esempio, per l’esonero relativo al 2018, la dichiarazione dovrà essere inviata tra il 1° luglio 2017 e il 31 gennaio 2018).
Le nuove istruzioni, infine, oltre ad una più puntuale definizione di apparecchio televisivo, precisano che sono esonerati dal pagamento del canone i detentori di apparecchi radiofonici, purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.
Nel nuovo modello di autocertificazione è stato chiarito anche il concetto di famiglia anagrafica , e cioè “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona”. In questo concetto, pertanto, rientrano anche le coppie di fatto, se così risulta al comune in cui risiedono in base a quanto hanno dichiarato.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Entrate, per cercare di risolvere i tanti dubbi sull’applicazione pratica delle novità in materia di canone RAI, ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di FAQ (frequently asket questions, ossia le risposte alle domande più frequenti), in particolare sulle modalità e i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo e sull’addebito del canone in alcune specifiche fattispecie (anche con esempi di compilazione del modello di autocertificazione).
Una delle domande che è stata fatta al sottoscritto è quella relativa ad un’ipotesi che si verifica spesso, e cioè di un’utenza elettrica intestata ad una persona deceduta rimasta attiva in una casa tenuta a disposizione. In tale circostanza l’erede già titolare di un’utenza elettrica per la sua abitazione invia il modello di autocertificazione dopo aver compilato il quadro del dichiarante con i suoi dati personali e quelli del deceduto e, poi, compila il quadro B indicando il proprio codice fiscale.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com