MODELLO 730 PRECOMPILATO : SCATTANO LE INTEGRAZIONI

 

 

Il modello 730 precompilato entra nel vivo. Infatti dal due maggio si è reso possibile agire sul modello e decidere come comportarsi a seconda della situazione individuale. Le azioni di intervento sul modello precompilato sono sostanzialmente tre: la modifica della dichiarazione compilata dall’Agenzia delle Entrate, l’integrazione dei dati mancanti o, infine, l’accettazione della stessa e l’invio telematico. Si ricorda, però, che solo quest’ultima opzione consente al contribuente di ottenere i vantaggi connessi alla precompilata che consistono nell’esclusione dai controlli formali sugli oneri e spese caricati dall’amministrazione finanziaria. I controlli, infatti, restano in piedi per chi integra o modifica (con effetti su imponibile e imposte dovute) la dichiarazione. C’è da dire, ulteriormente, che nonostante i 700 milioni di dati in più  nel modello precompilato rispetto al 2015, si possono verificare ancora due ipotesi. Da un lato, infatti, bisogna tener conto che non tutti i dati relativi alle detrazioni e deduzioni sono presenti nel modello precompilato, in quanto ce ne sono alcune per le quali non è stato ancora previsto l’obbligo di comunicazione:         i casi più tipici sono rappresentati dalle spese familiari, come l’iscrizione dei figli in palestra o piscina o ancora le locazioni per gli studenti fuori sede. Ma anche perché tra le spese trasmesse alcune voci sicuramente sono mancanti. Valga come esempio, l’ipotesi degli scontrini fiscali delle farmacie per i medicinali da banco, quali l’aspirina. Quest’anno, infatti, per alcuni problemi tecnici che si sono verificati ed i tempi ristretti non hanno permesso l’inserimento automatico di queste voci e, pertanto, chi vorrà detrarre l’acquisto di questi farmaci dovrà necessariamente integrare la dichiarazione precompilata, sempre che siano di importo considerevole, se no, vale la pena di tralasciarli. Anche, poi, quando le spese sono state trasmesse, potrebbe essere necessaria l’integrazione. É il caso dei costi sostenuti nel 2015 per i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico, che danno diritto rispettivamente alla detrazione del 50% e del 65%. Il dato non è stato inserito direttamente nel modello precompilato ma nel foglio illustrativo a causa della necessità di riscontrare, preventivamente, le condizioni soggettive (come il possesso o la detenzione dell’immobile) ed oggettive (per esempio la tipologia di intervento ed il limite di spesa). Quindi, in tale ipotesi, sarà il contribuente a doverlo verificare e a scegliere se inserirlo o meno in dichiarazione.
Dall’altro lato, c’è una questione che riguarda l’affidabilità dei dati inseriti nel modello precompilato. Infatti da segnalazioni pervenute da più parti è stato evidenziato che non sempre le informazioni sono presenti in modo esaustivo o rispondente all’effettiva situazione del contribuente. Senza generalizzare, in quanto al momento non ci sono rilievi statistici a supporto, è comunque opportuno fare un attento riscontro dei dati: a cominciare dai dati anagrafici, passando agli immobili per arrivare, infine, ai redditi ed oneri detraibili o deducibili.
Del resto la stessa Agenzia delle Entrate in una sua circolare (la 12/E/2016) ha messo nero su bianco dicendo che “il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti” con la dichiarazione precompilata “apportando le necessarie modifiche o integrazioni nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti”.
Da segnalare, altresì, la possibilità (al debutto da quest’anno) di presentare la dichiarazione precompilata congiunta. La procedura andrà testata proprio all’atto della trasmissione e prevede un meccanismo di doppia conferma atteso che entrambi i coniugi dovranno indicare nel rispettivo modello il codice fiscale dell’altro ed il consenso alla presentazione di un’unica dichiarazione dei redditi.
Però, c’è da dire, che non sempre il contribuente potrebbe essere in grado di procedere con il “fai da te”. In tale ipotesi, pertanto, la strada da seguire sarà di fatto obbligata e bisognerà rivolgersi necessariamente ad un intermediario autorizzato. E qui entra in ballo il test di convenienza per la scelta tra farsi assistere da un CAF o professionista abilitato: l’assistenza fiscale, infatti, ha un costo (molto variabile da città a città e a seconda dell’intervento necessario).
Per questo sarebbe utile verificare che la detrazione maggiore che si otterrebbe con una modifica dei dati non sia superiore alla spesa per il CAF o per il professionista abilitato.
In teoria il tempo per pensarci c’è in quanto la trasmissione del modello 730 sarà possibile fino al 7 luglio, ma potrebbe arrivare, come paventato, strada facendo la proroga al 25 luglio come già richiesto dalla Commissione Finanze della Camera.
Mentre per l’UNICO la scadenza rimane fissata al 30 settembre.
Da quest’anno si evidenzia, altresì, che è possibile scegliere il modello di dichiarazione: i lavoratori dipendenti ed i pensionati possono utilizzare il modello 730 precompilato, mentre tutti gli altri soggetti possono utilizzare il modello UNICO, anch’esso precompilato.
A tal proposito si fa presente che tutte le persone fisiche che non possono utilizzare il modello 730 hanno la possibilità di effettuare la dichiarazione attraverso il modello UNICO WEB, che permette la compilazione senza bisogno di scaricare alcun software.
Non posono utilizzare il modello UNICO WEB ma devono utilizzare UNICO ONLINE i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA. UNICO ON LINE, si ricorda, è il software per la compilazione del modello UNICO in generale.
A conclusione di questo articolo, bisogna segnalare che l’esperimento della dichiarazione precompilata è giunto al secondo anno e va riconosciuto lo sforzo dell’Agenzia delle Entrate per aver fornito un numero di informazioni molto più alto rispetto a quello dello scorso anno, inserendo, ad esempio, buona parte delle prestazioni mediche, delle spese per la ristrutturazione edilizia e del bonus mobili e di altre tra le principali detrazioni previste dal nostro caotico sistema tributario.
Tuttavia, anche quest’anno, per la necessità di riscontrare l’affidabilità delle informazioni disponibili dal Fisco ed inserite nel modello precompilato, la maggior parte dei circa 30 milioni di contribuenti destinatari del 730 o Unico precompilato rischiano di dover modificare o integrare il modello predisposto dalle Entrate.
Un altro problema emerso è stato quello riscontrato nell’utilizzo della banca dati del Catasto non sempre aggiornata che potrebbe aver causato molteplici errori di attribuzione di terreni e fabbricati a contribuenti che ne avevano perduto la titolarità nel tempo.
In definitiva il nodo principale resta il coordinamento e la capacità di analisi dei dati a disposizione da parte del Fisco, dovendoli inserire nella dichiarazione dei contribuenti che possono accedere alle detrazioni in base ad una molteplicità di elementi soggettivi di difficile verifica.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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