INTERPELLO TRIBUTARIO: LE NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2016

 

L’interpello è disciplinato dallo Statuto dei diritti del contribuente, all’art. 11 della L. 212/2000. E’ uno strumento che permette al contribuente di inviare quesiti all’Amministrazione Finanziaria, per conoscere preventivamente un parere su determinate operazioni, o sulla portata di disposizioni tributarie per le quali sussistono dubbi interpretativi. In questo modo il contribuente, prima di porre in essere uno specifico comportamento, può conoscere quale sarà il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria in caso di successivo controllo. Il d.lgs. 156/2015, attuativo di alcuni principi contenuti nella Legge n. 23/2014, c.d. “Riforma Fiscale”, ha modificato notevolmente tale istituto, e le novità sono entrate in vigore dal 2016.
Ecco in sintesi una panoramica del nuovo interpello.
L’art. 1 del D.lgs. 156/2015 ha modificato l’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), individuando quattro tipologie di interpello:
1) INTERPELLO ORDINARIO (Art. 11, comma 1 lett. a, L. 212/2000).
Viene usato dal contribuente per ottenere dall’Amministrazione Finanziaria dei chiarimenti sulla corretta interpretazione di norme tributarie. Con il recente intervento normativo questa tipologia di interpello ha subito un’estensione del suo ambito applicativo che l’ha portato a sdoppiarsi in:
– interpello interpretativo, in cui l’oggetto dell’istanza è la norma tributaria (restano, pertanto, esclusi gli atti non aventi carattere normativo);
– interpello qualificatorio, in cui l’oggetto dell’istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto.
2) INTERPELLO PROBATORIO (Art. 11, comma 1 lett. b, L. 212/2000).
Viene attivato dal contribuente quando intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all’Amministrazione Finanziaria un parere:
– sulla sussistenza delle condizione per l’accesso;
– sull’identità degli elementi probatori prodotti a tal fine.
3) INTERPELLO ANTIABUSO (Art.11, comma 1 lett. c, L. 212/2000).
Ha sostituito la vecchia istanza disapplicativa (art. 21 della L. 413/91 ora abrogata) e consente di interrogare l’Agenzia delle Entrate sulla natura abusiva del diritto di specifici atti e negozi, anche tra loro collegati.
4) INTERPELLO DISAPPLICATIVO (Art. 11, comma 2 della L. 212/2000).
Consente al contribuente di chiedere all’Amministrazione Finanziaria la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive dello stesso, fornendo la prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta. Questa tipologia di interpello è l’unica avente carattere obbligatorio. Resta inteso che, il contribuente può, in caso di risposta sfavorevole, fornire la predetta prova anche nelle successive fasi dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Possono presentare l’istanza di interpello:
– il contribuente, anche non residente;
– il sostituto o responsabile dell’imposta, a condizione che l’istanza si riferisca a casi concreti e personali.
L’istanza deve essere presentata – a pena di inammissibilità – prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque connessi, alla fattispecie cui si riferisce l’istanza.
Essa deve contenere:
1) a pena di inammissibilità i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del relativo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
2) l’indicazione della tipologia di interpello tra quelle indicate all’ art. 11, Legge n. 212/2000;
3) a pena di inammissibilità la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
4) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
5) l’esposizione della soluzione proposta, in modo chiaro e univoco;
6) l’indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante o domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e resa la risposta;
7) la sottoscrizione dell’istante o legale rappresentante o procuratore generale o  speciale ex art. 63, DPR n. 600/73. In presenza di procuratore, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, la stessa va allegata a quest’ultimo.
All’istanza bisogna allegare la documentazione rilevante ai fini della risposta, inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione Finanziaria.
L’Amministrazione deve rispondere entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, per l’interpello ordinario ed entro 120 giorni, per le altre tipologie di interpello.
La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola “ogni organo della amministrazione”, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente.
Quando l’Amministrazione Finanziaria non comunica una risposta al contribuente, entro il termine previsto, tale silenzio si interpreta come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell’interpello. Si parla di “silenzio-assenso”, ed è valido per qualunque tipologia di interpello.
Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria non riesca a fornire una risposta all’istanza, sulla base dei documenti allegati, può chiedere all’istante, una sola volta, l’integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile, ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, avverso la quale può essere “proposto ricorso unitamente all’atto impositivo”.
La nuova disciplina è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016 (come previsto dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 156/2015).
Specifici provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, che dovevano essere emanati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, individueranno  le modalità di presentazione delle istanze e ogni altro aspetto procedurale.
Fino all’emanazione dei suddetti Provvedimenti, vanno applicate le disposizioni procedurali in vigore al momento di presentazione dell’istanza.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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