Canone RAI: pronto il modello da compilare per chi non deve pagare

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha appena approvato il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione del televisore e quindi non pagare il canone Rai (scaricabile sul sito dell’Agenzia).
Vale in caso di non detenzione dell’apparecchio tv, per segnalare la presenza di un’utenza elettrica intestata ad altro familiare o la variazione di una precedente dichiarazione. La dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv ha validità annuale.
Tuttavia in materia, è atteso ancora il decreto attuativo da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che doveva essere adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, cioè a metà febbraio. Negli ultimi giorni di marzo, invece, il provvedimento è circolato soltanto in bozza, quindi ancora non si può considerare ufficiale. Si rinvia l’approfondimento ad un successivo articolo, quando il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Vediamo ora di seguito le caratteristiche del modello.
LA DICHIARAZIONE – La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede (in caso l’utenza sia intestata transitoriamente a un soggetto deceduto). L’invio può avvenire in due modi:
– Invio telematico – Per l’invio telematico del modello è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.
Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
– Invio cartaceo – Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
L’invio della dichiarazione sostitutiva è previsto:
– quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
– quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che la stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato);
– quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
– quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.
TEMPISTICHE – In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata per posta entro il prossimo 31 aprile ovvero in via telematica entro il 10 maggio ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016. La dichiarazione presentata  entro il 30 giugno 2016 (dal 1° maggio, se per posta, ovvero dall’11 maggio se in via telematica), ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.  A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La dichiarazione presentata a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
A partire dal 2017 la dichiarazione dovrà essere presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per avere effetto per l’intero canone dovuto per il prossimo anno, quindi, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dovrà essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.
I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale presentano la dichiarazione di non detenzione, o segnalano il familiare convivente che paga il canone, entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura. In via transitoria, per le utenze attivate a gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30 aprile prossimo ovvero entro il 10 maggio, se in via telematica, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
In ultimo va segnalata la soluzione prospettata per le ipotesi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuto al pagamento del canone RAI è titolare di un’utenza elettrica; in tale circostanza, così come avviene per gli utenti ai quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene tramite reti non interconnesse con quella di trasmissione nazionale (il fenomeno riguarda, per lo più, le isole minori), il canone dovrà essere pagato esclusivamente con modello F24, indicando il codice tributo, che sarà poi definito dall’Agenzia delle Entrate.
Per il 2016, il versamento dovrebbe essere effettuato entro il prossimo 31 ottobre.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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