IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO IN AMBITO TRIBUTARIO
La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al 01.01.2016 la decorrenza delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo n.158/2015 in materia di sanzioni amministrative tributarie che originariamente prevedeva l’entrata in vigore dal 1.1.2017.
Di seguito un breve riepilogo delle modifiche più significative.
OMESSA DICHIARAZIONE
Viene confermata la sanzione “base” prevista per l’omessa dichiarazione, dal 120% al 240% delle imposte dovute, specificando espressamente che ciò vale pure ai fini IRAP, con un minimo di 250,00 euro.
Se non sono dovute imposte, la sanzione continua ad essere fissa, da 250,00 euro a 1.000,00 euro.
Tuttavia, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di 200,00 euro. In quest’ultima fattispecie, se non sono dovute imposte la sanzione è anche in tal caso fissa, da 150,00 euro a 500,00 euro.
L’innovazione è indipendente dal ravvedimento operoso, che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, continua ad essere possibile solo entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Si segnala, però, che l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione.
Le medesime considerazioni, a livello generale, valgono per l’IVA, con la differenza che, da un lato, la sanzione per omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte va da 250,00 euro a 2.000,00 euro, dall’altro, non è previsto il raddoppio per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Per l’omessa presentazione degli studi di settore rimane applicabile la sanzione di 2.000,00 euro, qualora il contribuente non provveda a tale adempimento anche a seguito dell’invito da parte dell’ufficio.
DICHIARAZIONE INFEDELE
Viene abbassata la sanzione “base” contemplata per la dichiarazione infedele (indicazione, ai fini delle singole imposte, di un minor reddito, di un’imposta inferiore o di un credito superiore a quello spettante). Essa diviene dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, in luogo di quella dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
La “nuova” versione fa riferimento alla “differenza del credito utilizzato” e non più alla sola “differenza del credito”, sicché si può dedurre che non potrà essere sanzionato, ai fini dichiarativi, il contribuente che indica in dichiarazione un credito non spettante, senza utilizzarlo in compensazione.
Le medesime disposizioni valgono in generale anche ai fini Iva.
CANONI DI LOCAZIONE
Se il canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non è dichiarato o è dichiarato in misura inferiore la sanzione potrà andare dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio, oppure dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione del medesimo.
A differenza del sistema vigente, per come è formulata la norma, il raddoppio della sanzione sembra operare solo quando il contribuente ha optato per la “cedolare secca”.
Il regime sanzionatorio descritto non riguarda invece le locazioni stipulate nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
DELLE OPERAZIONI
Diminuisce la sanzione sull’errata documentazione/registrazione delle operazioni imponibili, che non sarà più dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato/registrato nel corso dell’anno, ma dal 90% al 180%. Rimane la misura minima della sanzione, pari a 500,00 euro.
Si introduce, nella norma richiamata, un apposito periodo, che sancisce: “la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
DICHIARAZIONI DI INTENTO
In base al DLgs. 158/2015, la sanzione prevista in caso di emissione della fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento non sarà più dal 100% al 200% dell’imposta, ma applicata in misura fissa, per un importo variabile da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
TARDIVI VERSAMENTI DI IMPOSTE
Viene dimezzata la sanzione quando la tardività è contenuta entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.
In virtù di ciò, i tardivi versamenti saranno così puniti:
– per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione operante sarà quella del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo (quindi nella misura dell’1% giornaliero);
– per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 15%;
– per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 30%.
Ciò è indipendente dal ravvedimento operoso, per cui le riduzioni delle sanzioni derivanti dal medesimo dovranno essere applicate sulle nuove percentuali, come sopra indicate.
MODELLO F24 A ZERO
L’omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, è punito con una pena fissa di 100,00 euro. La sanzione è quindi diminuita, passando dagli attuali 154,00 euro a 100,00 euro.
Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Nella materia è stata emessa una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 4/E del 4 marzo 2016, che fornisce chiarimenti sull’applicazione del principio del favor rei a seguito delle modifiche, appunto, del sistema sanzionatorio.
Il “favor rei” è quel principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse (o prevedono addirittura che la fattispecie non è più punibile), si applica la norma più favorevole al contribuente, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
La circolare precisa che il principio del favor rei trova applicazione sia per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, sia per quelle commesse in precedenza.
Negli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio scorso, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei.
Per gli atti emessi antecedentemente al 1°gennaio, contenenti, quindi, irrogazione della sanzione in base alle disposizioni precedenti alla revisione normativa e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al principio del favor rei dietro presentazione di una semplice istanza all’Ufficio.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com