LEGGE DI STABILITA’ 2016 : NUOVA RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI
La Legge di Stabilità 2016, – L. n. 208 del 28 dicembre 2015 – all’art. 1, commi 887-888, ha previsto la riapertura (per la tredicesima volta) dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 Tuir (Testo Unico Imposte Dirette), enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’art. 7 del D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.
Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa (nel caso in cui si opti per il pagamento rateale).
L’aliquota dell’imposta sostitutiva (come previsto dal comma 888 della Legge di Stabilità 2016) è stata ormai definita nella sola ed unica misura dell’8% divenuta, pertanto, l’unica aliquota sostitutiva per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016 e passibili di rivalutazione ossia le partecipazioni non negoziate sui mercati regolamentati a prescindere che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate (si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR, per partecipazioni non qualificate si intendono quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%) e terreni (agricoli, edificabili e lottizzati).
Riassumendo, queste le aliquote che si sono susseguite negli ultimi tre anni fino all’attuale ed unica aliquota dell’8%:
– fino al 30 giugno 2014, per le partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2014 (in forza della Legge di Stabilità 2014 – L. n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 156) le aliquote erano del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni;
– fino al 30 giugno 2015, per le partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2015 (in forza della Legge di Stabilità 2015 – L. n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi. 626-627) le precedenti aliquote erano state raddoppiate e pertanto divenute del 4% per le partecipazioni non qualificate e dell’8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni;
– fino al 30 giugno 2016, per le partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2016 (in forza della Legge di Stabilità 2016 – L. n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 887-888) è stata fissata l’unica aliquota dell’8% valevole sia per i terreni e partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate.
Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza ad utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della loro cessione. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2016.
Per i terreni, invece, la perizia deve essere predisposta, necessariamente, prima della loro cessione, poiché, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, il valore peritato costituisce valore minimo al quale fare riferimento anche ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) e, in quanto tale, deve essere indicato nell’atto di trasferimento (si precisa che la stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, mutando il proprio precedente orientamento, ha affermato che l’asseverazione di giuramento della perizia in data successiva al rogito non comporta la decadenza dal regime, fermo restando l’obbligo di redazione della perizia stessa anteriormente all’atto, stante l’onere di indicare nello stesso tale valore periziato). Il versamento dell’imposta potrà invece essere anche successivo alla cessione, qualora quest’ultima avvenga comunque entro il 30 giugno 2016, termine ultimo per il versamento dell’imposta sostituiva.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento da parte dei contribuenti di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni in questione emergente da un’apposita perizia, nella misura del:
– 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili:
– 8% per le partecipazioni qualificate;
– 8% per le partecipazioni non qualificate.
Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ovvero: la prima rata da versare entro il 30 giugno 2016; la seconda rata da versare entro il 30 giugno 2017; la terza ed ultima rata da versare entro il 30 giugno 2018).
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Il versamento dovrà essere effettuato con il Mod. F24 indicando il codice tributo, nella sezione Erario, 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.
Nel caso in cui i soggetti in questione abbiano già effettuato una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Tale facoltà di detrazione è ammessa anche nel caso di ulteriore rivalutazione “al ribasso”, tenendo presente però che il raddoppio delle aliquote a far data dal 2015 per i terreni ha comportato un costo per tale successiva rivalutazione: infatti nel caso di una nuova perizia “al ribasso”, mentre sino al 30 giugno 2014 non si sarebbe pagato nulla di imposta sostitutiva in forza della compensazione con l’imposta sostitutiva pagata per la precedente valutazione (avendo entrambe le imposte sostitutive un’aliquota del 4%), oggi, con l’aliquota raddoppiata all’8%, sarà difficile non pagare nulla.
I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM (per i terreni) ed RT (per le partecipazioni). L’omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell’Agenzia delle Entrate a pagina 15).
L’omissione costituisce, però, violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 258,00 Euro e 2.065,00 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).
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