LEGGE DI STABILITA’ 2016 : NUOVA VERSIONE DEL REGIME FORFETARIO
La versione 2016 del regime forfetario per “piccoli” imprenditori, artisti e professionisti di cui ai commi 111-113 dell’unico articolo della legge di stabilità, si presenta decisamente più accessibile e con maggiore appeal rispetto a quella entrata in vigore al 1° gennaio 2015 che ha, infatti, raccolto pochissimi adepti.
Alla disciplina dello scorso anno sono state apportate poche ma incisive modifiche che aprono la porta del nuovo regime ad un più ampio numero di contribuenti (almeno si spera), offrendo loro interessanti vantaggi.
Innanzitutto, è stato innalzato il limite di ricavi/compensi che consente di accedere al regime e di restarvi: per i professionisti (quelli più penalizzati dalla precedente soglia, troppo bassa), è stato raddoppiato, da 15.000 a 30.000 euro; per le altre attività, un rialzo generalizzato di 10.000 euro.
Facilitato, poi, l’ingresso nel regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che esercitano o intendono avviare un’attività in forma autonoma: secondo la disciplina 2015, i redditi conseguiti nell’anno precedente dell’attività di impresa, arte e professione dovevano essere prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati; da quest’anno, basta che questi ultimi non superino i 30.000 euro (la regola non opera se, nel frattempo, il rapporto di lavoro dipendente è cessato).
I requisiti per l’accesso sono i seguenti:
* ricavi/compensi (senza tener conto di quelli per adeguamento agli studi di settore) non superiori ai predetti limiti:
– industrie alimentari e delle bevande 45.000 euro
– commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000 euro
– commercio ambulante prodotti alimentari e bevande 40.000 euro
– commercio ambulante di altri prodotti 30.000 euro
– costruzioni e attività immobiliari 25.000 euro
– intermediari del commercio 25.000 euro
– attività dei servizi di alloggio e ristorazione 50.000 euro
– attività professionali e servizi finanziari e assicurativi 30.000 euro
– altre attività economiche 30.000 euro.
A questi redditi, ai fini della tassabilità, va applicato un coefficiente di redditività che va dal 40%, per il commercio all’ingrosso, al dettaglio ed ambulante e per le attività di servizi di alloggio e ristorazione, al 54% per commercio ambulante di altri prodotti, al 62% per gli intermediari di commercio, al 78% per le varie attività professionali e al 67% per le altre attività economiche.
* spese per il personale di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro lordi;
* costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro.
Non tutti possono accedere a detto regime, ne sono esclusi chi già si avvale di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, le attività agricole); le attività che già si avvalgono di particolari regimi forfetari di determinazione del reddito (es.: venditori porta a porta); chi non risiede in Italia, a meno che sia residente in altro Stato UE o aderente allo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni (Norvegia ed Islanda) e produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo; chi, in via esclusiva o prevalente, effettua cessioni di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; chi, oltre ad esercitare attività di impresa, arte o professione, partecipa anche a società di persone o associazioni o SRL in regime di trasparenza.
L’esistenza di cause di esclusione va accertata in riferimento al momento di applicazione del regime e non nell’anno precedente, pertanto, ad esempio, se nel 2015 si è verificata una causa di esclusione, ciò non impedisce di applicare il regime forfetario nel 2016, sempre che la stessa sia venuta meno prima dell’inizio dell’anno.
Questo speciale regime prevede innumerevoli vantaggi: esclusione dall’IVA, dall’IRAP e dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri; esonero di tutti gli obblighi in materia di IVA previsti dal decreto istitutivo (DPR n. 633/1972), esclusi quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto, delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti; esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi; determinazione semplificata del reddito in base ai coefficienti di redditività, più sopra evidenziati, cui va applicata un’imposta sostitutiva di IRPEF, relative addizionali e IRAP, con aliquota del 15%; non applicazione delle ritenute d’acconto sui ricavi/compensi percepiti (a tal fine, occorre rilasciare una dichiarazione da cui risulti che le somme in questione sono soggette ad imposta sostitutiva); non effettuazione delle ritenute sui redditi erogati (lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, ecc.), ma con indicazione degli stessi in dichiarazione, insieme al codice fiscale del percettore, riduzione del 35% della contribuzione ordinaria ai fini previdenziali (nel 2015, invece, era previsto l’esonero del minimale contributivo).
Per chi, nel corso del 2016, inizia una nuova attività, vi è un ulteriore vantaggio in quanto l’imposta sostitutiva viene ridotta dal 15 al 5% per i primi cinque anni di attività (invece la disciplina previgente del 2015 riconosceva, per tre annualità, l’abbattimento di un terzo della base imponibile).
Per poterne usufruire, chi avvia una nuova attività (o l’ha già avviata nel 2015 accedendo al regime forfetario) deve trovarsi anche nelle seguenti situazioni: nei tre anni precedenti non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da avviare non costituisce mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di tirocinio per l’esercizio di arti e professioni; se si prosegue l’attività prima esercitata da altro soggetto, i ricavi/compensi di quest’ultimo, nel periodo d’imposta precedente, non deve essere stato superiore ai limiti indicati in tabella per quell’attività.
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