LEGGE DI STABILITA’ 2016 : COME CAMBIA LA FISCALITA’ LOCALE
Da quest’anno, come già evidenziato in un precedente articolo, niente più TASI sulla prima casa. Tale disposizione contenuta nella legge di stabilità vale 3,7 miliardi di euro ed è la norma più nazional-popolare dell’intera manovra finanziaria: da quest’anno, per le abitazioni principali e relative pertinenze, già esentate dall’IMU, a decorrere dal 2014, non è più dovuta neanche la TASI.
L’esenzione dal tributo sui servizi indivisibili erogati dall’amministrazione locale (illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, polizia urbana, eccetera) spetta se l’appartamento costituente abitazione principale non è censito in una delle categorie catastali “di lusso”, vale a dire A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico). Per queste categorie è previsto, comunque, un trattamento fiscale complessivo (tra i due tributi locali, IMU e TASI) meno oneroso rispetto a quello riservato agli “altri immobili”.
Per individuare le case inquadrabili come abitazioni principali, la disciplina TASI richiama quella IMU, che considera tale, l’immobile iscritto in catasto come unica abitazione immobiliare (quindi, in caso di appartamento rappresentato da più unite contigue accatastate separatamente, è agevolabile una sola di esse fino a quando non viene richiesto l’accorpamento), in cui il possessore (proprietario o titolare di un altro diritto reale di godimento) e il suo nucleo familiare hanno sia la residenza anagrafica che la dimora abituale.
Se i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in case diverse situate nel territorio dello stesso comune, quel nucleo familiare può usufruire dell’esenzione per un solo appartamento (e relative pertinenze); viceversa, l’esenzione spetta ad entrambi i coniugi, ciascuno proprietario di un abitazione in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente, nel caso in cui le due case siano ubicate in comuni diversi.
Si considerano, invece, pertinenze dell’abitazione principale, anch’esse non più soggette a TASI, le unità immobiliari accatastate come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione. Alle ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) si applicano le regole previste per “gli altri fabbricati”.
Non è più dovuta la TASI neanche dagli “occupanti” (inquilini e comodatari) che detengono l’appartamento a titolo di propria abitazione principale con residenza anagrafica e dimora abituale. Si tratta di quella parte del tributo (compresa tra il 10 e il 30%, in base a quanto deciso dal regolamento comunale) a carico di chi, persona diversa dal proprietario, detiene l’immobile. La norma precisa, altresì, che la quota non più dovuta dall’occupante non ricade sul proprietario, chiamato a pagare la stessa porzione di tributo di prima, tra il 70 e il 90%.
L’esenzione riguarda le sole unità destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, non anche le altre tipologie di immobili (botteghe, negozi, capannoni, studi, case non adibite ad abitazione principale), per le quali la TASI continua ad essere dovuta – in quote diverse – dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale) e dall’inquilino (o dal comodatario).
Particolarmente ricco il pacchetto di novità in materia di fiscalità locale, che si riassumono di seguito:
– la base imponibile IMU degli immobili dati in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori), che la utilizzano come abitazione principale, è ridotta del 50%; deve trattarsi di immobili non accatastati come A/1, A/8 e A/9. Il beneficio spetta se il contratto è registrato (a tal proposito si ricorda che la spesa di registrazione ammonta ad €. 216,00) e il comodante possiede un solo immobile in Italia ed ha la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune dove si trova l’immobile dato in uso. L’agevolazione si applica anche quando il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile, non “di lusso”, adibito a propria abitazione principale. Pertanto, dal 2016 l’unica seconda casa posseduta, situata nello stesso Comune ove si ha l’abitazione principale, se concessa in comodato a figli o genitori, gode del beneficio fiscale. La sussistenza dei requisiti per fruire della riduzione va attestata dall’interessato in sede di dichiarazione IMU;
– i “beni merce”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sono assoggettati alla TASI con aliquota ridotta dell’1 per mille, fino a quando permane tale destinazione e sempre che non vengano locati (alle stesse condizioni, già fruivano dell’esenzione IMU). I Comuni possono modificare tale aliquota, sia in aumento, fino ad un massimo del 2,5 per mille, sia in diminuzione, fino all’azzeramento totale;
– le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari sono esenti da IMU, anche senza il requisito della residenza anagrafica;
– la rendita catastale (e, di conseguenza, la base imponibile ai fini dell’IMU e della TASI) degli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E) va determinata – tramite stima diretta – considerando soltanto suolo, costruzioni ed altri “elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità”, tenendo fuori i macchinari fissi e le altre attrezzature in essi incorporati (cosiddetti “imbullonati”);
– nel 2016 i Comuni potranno ancora applicare, ma solo in riferimento agli immobili non esenti e nella stessa misura in vigore per il 2015, la “super TASI”, ossia la maggiorazione fino allo 0,8 per mille. Per farlo dovranno provvedervi tramite espressa delibera del Consiglio comunale;
– nel 2016, niente rincari dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali. Per quest’anno, infatti, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. Il blocco delle aliquote non riguarda la TARI, e, in generale, gli enti locali in dissesto finanziario;
– da quest’anno per gli immobili locati a canone concordato, le aliquote stabilite dal Comune per IMU e TASI fruiranno di una riduzione del 25% (va versato il 75%).
– è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, o ubicati nei Comuni delle isole minori o posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com